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MEMORIA EDITORIALE

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Legge privacy ambito applicazione Ambito di applicazione della Legge PRIVACY Per evitare che la legge italiana venga aggirata, si prevede la sua applicazione anche a quei soggetti che, pur avendo giuridicamente sede in un paese non appartenente all'Unione Europea, utilizzano per il trattamento dei dati personali, mezzi e/o strumenti, presenti nel territorio italiano. Titolare del trattamento deve di conseguenza nominare in Italia un proprio rappresentante legale, al quale l'interessato possa rivolgersi per esercitare i suoi diritti ex art. 13. Segue il testo integrale dell'art. 2 Ambito di applicazione 1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato. 1-bis La presente legge si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all’Unione europea e impiega, per il trattamento, mezzi situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell’Unione europea. 1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis il titolare stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all’Unione europea deve designare ai fini dell’applicazione della presente legge un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato".

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