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MEMORIA EDITORIALE

Legge privacy esportazione dati personali

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Legge privacy esportazione dati personali Legge esportazione dati personali ESPORTAZIONE DATI FUORI DALL'UNIONE EUROPEA L’Autorità Garante ha adottato due importanti provvedimenti con i quali ha autorizzato le imprese a trasferire i dati personali fuori dall'Unione europea. Accade difatti spesso che, nello svolgimento della loro attività, molte imprese abbiano la necessità di "esportare" dati da un paese all’altro. Al fine di evitare violazioni dei diritti individuali, la direttiva europea e la legge italiana sulla privacy prevedono che il trasferimento dei dati possa avvenire soltanto a certe condizioni, distinguendo tra i paesi di destinazione dei dati. Svizzera ed Ungheria USA Altri Paesi fuori dall'Unione Nessun problema per i flussi di dati verso questi due paesi Nessun problema se l’operatore statunitense ha aderito all’accordo del "Safe Harbor". L'adesione risulta da apposite autocertificazioni che le imprese americane sono tenute a presentare al Dipartimento del commercio o agli altri organi governativi Se l''impresa statunitense non ha aderito ai principi del "Safe Harbor" gli operatori italiani possono utilizzare le clausole contrattuali-tipo indicate a livello europeo. Sottoscrizione da parte anche dellímportatore dei dati e l'impresa non ha aderito ai principi del "Safe Harbor" gli operatori italiani possono utilizzare le clausole contrattuali-tipo indicate a livello europeo. Sottoscrizione anche dell'importatore dei dati Le clausole contrattuali di cui si parla, non dovranno essere trasmesse al Garante se non su richiesta di quest’ultimo. Dovrà essere invece data comunicazione all’Autorità sul tipo di azione legale scelta in caso di controversia con le persone alle quali si riferiscono i dati. Gli operatori possono comunque far riferimento alle disposizioni nazionali che permettono di esportare i dati con il consenso degli interessati (art. 28 della legge 675/96). Qualora non possano o non vogliano avvalersi di nessuno degli strumenti descritti, gli operatori, che hanno già provveduto ad adottare le misure necessarie per garantire un’adeguata tutela dei dati, possono comunque, in casi particolari, rivolgersi direttamente al Garante per chiedere di essere autorizzati al trasferimento dei dati all’estero. Garante svolgerà, in ogni caso, un’azione di controllo riservandosi anche di adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto delle operazioni nei casi in cui si rendessero necessari. Per favorirne la più ampia conoscenza tra gli addetti ed i cittadini, i due provvedimenti del Garante saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con allegate le decisioni della Commissione europea ed i relativi documenti. Trattandosi di strumenti del tutto innovativi e da sperimentare sul campo, questi documenti saranno inoltre consultabili sul sito web dell’Autorità www.garanteprivacy.it GARANTE PRIVACY

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