MEMORIA EDITORIALE
Privacy: articolo 22 legge privacy, articolo 23, articolo 24
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Legge privacy
Legge
privacy: alcuni articoli
Art.
22 - Dati
sensibili
1.
I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso
scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
Art.
24 - Dati
relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di
procedura penale
1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di
cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di
procedura penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le
rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di
dati trattati e le precise operazioni autorizzate.
Articolo
24 bis
1. Il trattamento dei dati diversi da
quelli di cui agli articoli 22 e 24 che presenta rischi specifici per i
diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità
dell’interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità
del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel
rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell’interessato, ove
prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui
al comma 1 sono prescritti dal Garante sulla base dei principi sanciti
dalla legge nell’ambito di una verifica preliminare all’inizio del
trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di
titolari o di trattamenti, sulla base di un eventuale interpello del
titolare.".