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Approfondimenti editoriali

MMS E PRIVACY

ARCHIVIO EDITORIALE CONSULENTIPRIVACY

Legge privacy foto mms e cellulare MMS E PRIVACY: LA MIA FOTO SUL TUO CELLULARE, QUALI REGOLE? MMS IN BREVE Gli mms sono messaggio multimediali che si possono inviare tramite telefoni cellulari (fotografie e piccole riprese che possono essere registrate e inviate ad altri). Si pongono ovviamente problemi di rispetto della riservatezza delle persone fimate o ritratte e trattandosi di nuove tecnologie destinate ad ampia diffusione il Garante per la Privacy ha messo le mani avanti. IL VADEMECUM DEL GARANTE Lecito scattare foto e fare filmati con il proprio cellulare per uso personale ( es: foto della vacanza invate a parenti e amici. Ristretto dunque l’ambito di conoscibilità). Pur non applicandosi la legge sulla privacy, resta l’obbligo di risarcire gli eventuali danni prodotti alle persone ritratte e di mantenere sicure le immagini raccolte. Obbligatorio informare gli interessati e chiedere il loro consenso se la foto o il fimato sono destinati alla diffusione o comunicazione sistematica (pubblicazione su un sito Internet o comunicazione a catena). Caso particolare i giornalisti: non c’è alcun obbligo di chiedere il consenso, ma devono essere comunque rispettaTe le cautele e i limiti posti dalla legge sulla privacy e dal codice deontologico dei giornalisti. Oltre quanto previsto dalla legge privacy devono essere rispettati gli obblighi previsti da altre norme, in particolare: tutela prevista dal codice civile (art.10, "Abuso dell’immagine altrui"); tutela della legge sul diritto d’autore, legge n.633/1941, necessario il consenso della persona ritratta, a meno che la riproduzione dell’immagine sia giustificata dalla notorietà o dal ruolo pubblico svolto dal soggetto fotografato o da necessità di giustizia o di polizia o quando la fotografia è collegata ad avvenimenti di interesse pubblico o svoltosi in pubblico. La legge sul diritto d’autore vieta comunque l’esposizione o la messa in commercio di foto qualora rechino pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro del persona ritratta; divieti penali (indebita raccolta, rivelazione e diffusione di immagini relative alla vita privata prese a distanza nelle dimore private; la tutela dei minori riguardo al materiale pornografico; il reato di ingiuria in caso di messaggi inviati per offendere l’onore o il decoro del destinatario; le pubblicazioni oscene); regole ulteriori: obbligo per i fornitori di servizi telefonici di tutelare la libertà e la segretezza delle comunicazioni telefoniche, garantite dalla Costituzione, e il profilo riguardante i gestori telefonici che offrono la possibilità di rendere accessibili via Internet i messaggi Mms a destinatari che non dispongano di apparecchi mobili in grado di riceverli. In questo caso la conservazione temporanea dei messaggi deve cessare una volta che avvenga la lettura da parte del destinatario. (tratto dal comunicato del 14 marzo del Garante Privacy, sito www.garanteprivacy.it) DIFESA DELLA PRIVACY PERSONALE