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MEMORIA EDITORIALE

Centrale rischi e cancellazione dati

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Legge privacy centrali rischi Centrali rischi: imposta la cancellazione dei dati IN BREVE Buone notizie per chi ha pagato quanto dovuto in ritardo. Il Garante della Privacy ha ordinato ad una centrale rischi di cancellare i dati di un consumatore che, in ritardo sui pagamenti, aveva successivamente sanato la sua posizione debitoria. LINK Hai un parere da chiedere circa le centrali rischi, rifiuti di finanziamento segnalazioni o altro ? Il costo della risposta ai quesiti rivolti ai nostri professionisti è per i privati di EURO 23,00 + IVA clicca qui IL RICORSO Accolto il ricorso presentato dal cliente di una finanziaria che aveva chiesto invano a quest’ultima di cancellare il proprio nominativo dalla banca dati, consultabile anche da altre società prima della concessione di prestiti. Accanto al nominativo dell’interessato risultava semplicemente la segnalazione di "sofferenza" e "credito ceduto", nonostante questi avesse sanato ogni debito sin dal 1999 presso la società di recupero crediti incaricata dalla banca. LA SOCIETA' RISPONDE Invitata dal Garante a fornire chiarimenti, la società comunicava di aver aggiornato il dato relativo al finanziamento subito dopo l’adozione del provvedimento di carattere generale sulle centrali rischi, apponendo accanto al nominativo della ricorrente l’annotazione di "REGOLARIZZATO" per documentare l’integrale pagamento del dovuto. scelta di questa modalità, in luogo della cancellazione richiesta, veniva comunque ritenuta temporanea e la società affermava di essere anche disposta a cancellare in futuro la segnalazione definitivamente o a riattivarne la visibilità a seconda delle disposizioni che saranno presto introdotte nel previsto Codice deontologico per il settore in via di elaborazione. IL GARANTE Primi effetti delle regole indicate dall’Autorità Garante nei confronti delle "centrali rischi" private. Imposto il rispetto del provvedimento del Garante che afferma che: le segnalazioni di inadempienze, quali "sofferenze", "credito ceduto" o simili, relative a finanziamenti completamente rimborsati devono essere cancellate al più tardi entro un anno dalla loro regolarizzazione, e non più entro i cinque attualmente in uso; non è sufficiente aggiungere accanto ai nominativi degli interessati una dicitura che specifichi la regolarizzazione del debito; nelle banche dati delle centrali rischi devono essere poi presenti solo dati personali ESATTI e AGGIORNATI. E’ stata ritenuta quindi ILLECITA ogni ulteriore conservazione dei dati della ricorrente relativi ad un finanziamento estinto da un termine ben più ampio di quello sopra indicato. misura "temporanea" e interlocutoria adottata dalla società- afferma il Garante - non risulta però soddisfacente e conforme a quanto segnalato con il provvedimento del luglio 2002, secondo il quale i dati relativi agli eventuali inadempimenti sanati senza perdite, debiti residui o pendenze devono essere cancellati dalle "centrali rischi" private entro un anno dalla loro regolarizzazione. (tratto dalla newsletter di marzo del Garante Privacy), sito www.garanteprivacy.it) DIFESA DELLA PRIVACY PERSONALE

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