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MEMORIA EDITORIALE

Privacy telemarketing spam e diritti del consumatore

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Legge privacy E MARKETING TELEFONICO vicenda è quella di una persona che era stata ripetutamente contattata telefonicamente per la promozione di un corso di lingua. Non essendo interessata alla promozione del corso e infastidita dalle continue telefonate, la persona ha manifestato alla società la propria decisione di non voler più essere contattata per informazioni commerciali e invio di materiale pubblicitario. E’ stato esercitato il diritto riconosciuto dall’art. 13 della legge n. 675/96 di opporsi al trattamento dei dati personali, ancorché acquisiti correttamente dalla società. società aveva risposto dichiarandosi disponibile a soddisfare la richiesta di cancellazione dei dati dai propri elenchi, ma contrariamente a quanto affermato, aveva continuato a effettuare ulteriori telefonate. persona si era di conseguenza rivolta al Garante per ottenere la tutela dei suoi diritti, il quale aveva chiesto chiarimenti alla società. società aveva risposto al Garante sostenendo di aver già cancellato i dati della signora ed affermando che le ulteriori telefonate erano avvenute per l’errore di un dipendente che aveva ancora annotato il nominativo della signora sulla sua agenda personale. L’obbligo di cancellazione risultava comunque adempiuto solo parzialmente. Garante ha dunque imposto alla società di fornire una precisa attestazione alla signora della cancellazione dei suoi dati e del fatto che tale avvenuta cancellazione era stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati erano stati comunicati. DIFESA DELLA PRIVACY PERSONALE

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