Privacy, diritto e innovazione. Dal 1998.Esplora la biblioteca normativa ↗

MEMORIA EDITORIALE

--- Privacy ed elenchi telefonici ---

Contenuto storico: può richiamare norme o informazioni superate. Consulta le fonti attuali.
Legge privacy Elenchi telefonici e privacy in breve Chiede un numero di telefono riservato, per motivi di sicurezza personale, e si ritrova invece sull’elenco degli abbonati, sia cartaceo, sia on line. Ora il gestore telefonico dovrà rifondere le spese del procedimento direttamente all’abbonato costretto a rivolgersi al Garante per tutelare la sua riservatezza. L’abbonato inoltre può chiedere il risarcimento del danno anche non patrimoniale, al giudice civile. la vicenda il cittadino l’intestatario di una utenza telefonica riservata dopo aver verificato che il suo numero compariva sull’elenco telefonico cartaceo e on line ne ha chiesto la cancellazione al servizio clienti della società. Nonostante le assicurazioni ricevute, poiché il numero continuava a comparire sull’elenco on line, dopo una nuova richiesta di cancellazione rimasta senza risposta, ha presentato ricorso al Garante. il gestore telefonico in un primo momento aveva ritenuto corretto il proprio operato, a seguito di ulteriori contestazioni dell’abbonato aveva poi dichiarato all’Ufficio del Garante di aver effettuato nuove ricerche dalle quali era emerso che effettivamente la richiesta dell’abbonato relativa ad un’utenza riservata, era stata disattesa per un disguido nella fase di inserimento manuale dei dati del cliente nei sistemi commerciali aziendali. società telefonica assicurava, comunque, di aver provveduto al cambio del numero telefonico riservato, di aver cancellato il nominativo dagli elenchi e di aver intanto riconosciuto al cliente un indennizzo pari a quattro mensilità del canone come previsto dal contratto. il Garante ha accertato l’inclusione negli elenchi cartacei e on line di dati che dovevano rimanere riservati per espressa richiesta del cliente, affermando che tale inclusione ha comportato, a causa di una chiara negligenza, una violazione dei diritti dell’interessato. il risarcimento L’abbonato ha quindi il diritto, ove ricorrano i presupposti, di chiedere il risarcimento del danno al giudice civile e in quella sede spetterà alla società telefonica dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee per evitarlo. Alla società che ha provveduto alla cancellazione del nominativo solo dopo la presentazione del ricorso sono state addebitate le spese del procedimento. Dichiarata invece inammissibile la specifica richiesta del cliente di avere copia del contratto poiché una tale richiesta non rientra tra quelle proponibili ai sensi della legge sulla privacy. newsletter del Garante privacy

← Torna all’archivio