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MEMORIA EDITORIALE

Privacy dialer e accesso alla bolletta

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Legge privacy e dialer PRIVACY, DIALER E ACCESSO AI DATI DELLA BOLLETTA - - leggi gli interessanti articoli sui dialer pubblicato da Interlex - - - Le bollette "salate" in Internet, spesso sono dovute ai DIALER, che modificano il numero della connessione verso un numero ad alto costo, possono essere pienamente conosciute dall'abbonato in tutti i dettagli, inclusi per intero i numeri chiamati, la legge sulla privacy non pone ostacoli in materia. DIALER Può accadere di imbattersi, di solito involontariamente, navigando su Internet nei DIALER, programmi che cambiano il numero di telefono della connessione impostato verso un numero a caro prezzo. Chi si collega al "709" ad esempio, per scaricare loghi o suonerie, inserisce inavvertitamente sul proprio pc un software, che sostituisce il numero di telefono del proprio provider con il quale ci si collega normalmente alla rete. Spesso il programma DIALER si autoinstalla all'apertura della pagina, alcune volte viene chiesto di cliccare su una casella (il più delle volte con avvisi ambigui del tipo "avviso di protezione"), raramente il sito è chiaro verso l'utente in materia di costi di connessione. IL GARANTE L’Autorità ha ribadito il principio di trasparenza affermato fin dal 1998 in risposta a alcuni abbonati che, allarmati dall’arrivo di bollette telefoniche "salate" e temendo di essere vittime di qualche illecito, si erano rivolti al fornitore del servizio per conoscere "in chiaro" i numeri contattati. Di fronte all’inerzia del gestore, gli interessati hanno segnalato il caso al Garante, il quale, considerata la rilevanza del fenomeno per i costi addebitati ed il numero di abbonati coinvolti, ha ritenuto opportuno ribadire al gestore alcune indicazioni già fornite dal 1998 ed applicabili ai casi esaminati, in attesa di adottare un nuovo specifico provvedimento al termine degli accertamenti in corso. Fermo restando, infatti, l’obbligo previsto dalla normativa (decreto legislativo. n.171/1998) di non evidenziare le ultime tre cifre dei numeri chiamati in occasione del primo invio delle fatturazioni, l’Autorità ha ricordato come gli abbonati abbiano comunque due possibilità di ottenere la comunicazione dei numeri completi delle utenze contattate. prima quando abbia necessità di verificare l’esattezza e la legittimità di determinati addebiti o di contestazione riferita a delimitati periodi o chiamate. seconda quando intenda esercitare i diritti di accesso ai propri dati riconosciuti dalla legge sulla privacy (art. 13 l.675/1996). In quest’ultimo caso, ha precisato il Garante, l’abbonato non è tenuto a fornire alcuna particolare motivazione per richiedere "in chiaro" i numeri chiamati e può rivolgersi al gestore telefonico con una procedura informale. (tratto dalla newsletter del Garante del 12-25 maggio 2003 www.garanteprivacy.it)

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