MEMORIA EDITORIALE
Legge Privacy e cedolino dello stipendio
Contenuto storico: può richiamare norme o informazioni superate. Consulta le fonti attuali.
Legge privacy e cedolino dipendenti
Privacy e dati contenuti nel cedolino dello stipendio
IN
SINTESI
I
dati personali contenuti nel cedolino dello stipendio non devono
essere eccedenti rispetto alle finalità perseguite. La verifica
agevole dell’esatta retribuzione del dipendente non deve portare a
conoscenza di terzi dati personali (inerenti ad esempio alla famiglia o
a provvedimenti giudiziari) ulteriori rispetto a quelli strettamente
necessari.
IL
NOSTRO COMMENTO
Una caso apparentemente poco importante. In
realtà per un dipendente che richiede un finanziamento la dicitura
"pignoramento" fa la differenza tra la concessione o il rifiuto.
L'ennesimo esempio di violazione del principio di non eccedenza dei dati
trattati ma anche della difficoltà della sua corretta applicazione.
IL
FATTO
Un
dipendente pubblico ricorre al Garante per:
avere
accesso ai suoi dati trattati dall'ente
ottenere
la cancellazione della dicitura "pignoramento" dal
cedolino del suo stipendio (assegno
alimentare e garanzia prestata a favore dell’ex coniuge)
Nel
ricorso il soggetto lamentava di
non aver avuto riscontro ad una richiesta di accesso ai propri dati
presentata all’ente presso il quale lavora.
L’ente
si è detto, sul primo punto, disponibile a permettere l'accesso del
dipendente ai suoi dati.
LA
DECISIONE
Concesso
l'accesso il
Garante ha dichiarato non luogo a provvedere sul primo punto del ricorso.
Sul
secondo punto invece l'ente
ha sostenuto di non essere disposto a cancellare la dicitura
"pignoramento", in quanto tale azione contrasterebbe con
il dovere di indicare con chiarezza le voci positive e negative sul
cedolino.
Su
questo punto, il Garante si è così pronunciato:
1)
il cedolino dello stipendio può essere esibito anche solo per
verificare il livello salariale
2)
in talune circostanze
il cedolino viene esibito perché è necessario visionare le varie
causali delle voci (richiesta di un finanziamento, "cessioni del
quinto" ecc.).
In
queste ipotesi l'esigenza di quantificare lo stipendio
"disponibile" non deve rivelare delicati aspetti relativi a
rapporti familiari o a provvedimenti giudiziari.
Si
tratta del cosiddetto principio di pertinenza e non eccedenza, per cui le
finalità perseguite (di documentazione e di trasparenza) possono essere
raggiunte in modo meno invasivo (con diciture più generali tipo "altre
trattenute",
con codici).
L’ente dovrà quindi modificare la dicitura
"pignoramento", sostituendola con una comprensibile ma più vaga oppure
con un codice.
(dalla
newseltter del Garante del 10 marzo 2002 www.garanteprivacy.it)