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MEMORIA EDITORIALE

Privacy, sanità e consenso del paziente: cartelle cliniche e privacy, decisione della Cassazione

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Legge privacy cartelle cliniche CARTELLA CLINICA E PRIVACY: SENTENZA DELLA CASSAZIONE Con la sentenza n.3050 del 2 settembre 2002, la Cassazione ha affermato che la cartella clinica rientra tra gli atti riservati e non più tra quelli coperti da segreto d’ufficio. conseguenza è immediata: la tutela non è più quella del codice penale (art. 326) prevista per la violazione del segreto d'ufficio ma quella accordata dalla legge n. 675/96, meglio conosciuta come legge sulla privacy. I fatti Un impiegato di una direzione sanitaria rilascia copia di una cartella clinica al marito di una donna, senza il consenso dell’interessata. L’uomo utilizza la cartella nella causa di separazione e l’impiegato viene accusato di violazione di segreto d’ufficio. decisione Corte di Cassazione processa ed assolve l’impiegato, affermando che la cartella clinica contiene sì dati riservati, ma non coperti da segreto d’ufficio. Le conseguenze Fino ad ora la riservatezza della cartella clinica rientrava nel segreto d'ufficio e dunque la violazione veniva regolata dall'art. 326 del codice penale, che prevede fino a tre anni di reclusione. Adesso la tutela è quella della legge sulla privacy (L. n. 675/96), ed applicando l'art. 23 si deduce che: la cartella può essere rilasciata a terzi solo col consenso dell’interessato; solo se il consenso manca ed il rilascio avviene per danneggiare l'ammalato o per ingiusto profitto del richiedente, è prevista la responsabilità penale, punita con reclusione da 3 mesi a due anni. Difficilmente la violazione della riservatezza dei dati della cartella clinica potrà essere perseguita dalla legge sulla privacy. Difatti non è facile che accada, o che si riesca a provare, che il rilascio del cartella sia avvenuto per danneggiare il malato o per ingiusto profitto del richiedente. DIFESA DELLA PRIVACY PERSONALE

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