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MEMORIA EDITORIALE

Privacy banca e pubblicità indesiderata: intervento del Garante privacy

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Legge privacy banche e pubblicità PRIVACY: BANCHE E PUBBLICITA' INDESIDERATA banca vi invia materiale pubblicitario, nonostante abbiate negato il consenso in tal senso? Viola la vostra privacy e rischia di incorrere nel reato di illecito trattamento dei dati personali. LA VICENDA Un correntista nega il suo consenso a ricevere informazioni commerciali. Insieme agli estratti conto riceve però messaggi promozionali. Stufo fa istanza ex art. 13 alla banca opponendosi al trattamento dei dati. L'istanza non riceve riscontro e la pubblicità continua ad arrivare. Non resta che ricorrere al Garante. LA BANCA Afferma che le comunicazioni inviate erano di tipo "informativo-didattico" ed erano necessarie per far conoscere alla clientela l'Euro. In quest'ottica i messaggi promozionali erano solo marginali. A seguito dell’intervento del Garante, la banca si impegna a soddisfare le richieste del cliente, cancellandone il nominativo dagli elenchi per le comunicazioni promozionali. comportamento della banca, che non avrebbe dovuto inviare materiale promozionale né prima dell’opposizione, né successivamente, è risultato comunque illegittimo. IL GARANTE Garante ha valutato il comportamento della banca illegittimo e l'ha condannata al pagamento delle spese del ricorso (pari a 250 Euro, da rifondere al correntista) disponendo l'invio degli atti all'Autorità Giudiziaria. Sarà l'Autorità Giudiziaria Ordinaria a valutare la sussistenza o meno del reato di trattamento illecito di dati personali, reato punito con la reclusione fino ad un massimo di tre anni. DIFESA DELLA PRIVACY PERSONALE

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