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MEMORIA EDITORIALE

Mancata comunicazione del responsabile del trattamento

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PRIVACY: MANCATA COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO CONSULENZA LEGALE PRIVACY: MANCATA COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO In breve - il ricorso - la decisione del Garante Trasparenza nella gestione dei dati personali: i nomi dei cosiddetti "responsabili del trattamento" - coloro che gestiscono e controllano il trattamento dati - devono essere comunicati ai cittadini che ne facciano richiesta. Il principio vale sia nel caso di amministrazioni pubbliche che di aziende private. Multata una PA. IL RICORSO Una donna che si era rivolta invano ad un’amministrazione pubblica chiedendo di accedere ai suoi dati personali e di conoscere i nominativi dei responsabili del trattamento dei dati. Come risposta ad un primo ricorso dell’interessata, l’Autorità Garante aveva invitato l’amministrazione ad aderire spontaneamente alle richieste formulate. Successivamente, la ricorrente si rivolgeva però con un secondo ricorso al Garante lamentando l’inadempienza dell’amministrazione. L'AMMINISTRAZIONE Interpellata la Pa rispondeva affermando che, nonostante i numerosi contatti telefonici e a mezzo e-mail, l’interessata aveva offerto informazioni generiche riguardo agli uffici ai quali si chiedeva di conoscere gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento e aveva indicato una residenza diversa da quella presente nella banca dati. Pertanto, concludeva l’amministrazione, la genericità degli elementi acquisiti impediva di soddisfare le richieste avanzate. LA DECISIONE DEL GARANTE Decidendo sul ricorso, il Garante ha riconosciuto la legittimità delle richieste dell’interessata e ha accolto la richiesta di conoscere gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento che devono sempre essere comunicati ai diretti interessati ordinando, peraltro, una risposta entro un termine stabilito. Ai competenti uffici della pubblica Amministrazione sono inoltre state imputate le spese del procedimento stabilite in 250 euro. Ha invece deciso di non procedere riguardo alla mancata comunicazione dei dati personali, avendo la ricorrente, anche alla luce dei diversi contatti intercorsi tra le parti, ormai sufficienti elementi per indirizzare la sua richiesta di accesso direttamente ai competenti uffici dai quali potrà ricevere la specifica documentazione richiesta. (newsletter n. 166 del Garante - www.garanteprivacy.it)

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